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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo III - Trattamento di quiescenza normale

Capo II - Personale militare

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 57 - Richiamo in servizio di militari pensionati 26

Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito.

Per gli ufficiali nei cui confronti, in sede di liquidazione della pensione originaria, ha trovato applicazione una delle percentuali previste dalla tabella n. 1 annessa al presente testo unico, la riliquidazione è effettuata mantenendo ferme la base pensionabile e la percentuale considerate nella precedente liquidazione, salvo, se più favorevole e purché il richiamo sia durato almeno un anno, il diritto alla pensione liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo e con l'applicazione dell'aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i sottufficiali già provvisti di trattamento di quiescenza, che durante il servizio di richiamo conseguono la nomina a ufficiale.

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