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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo II - Servizi computabili

Capo II - Servizi computabili a domanda

Art. 17 - Corsi di istruzione per i servizi telefonici

I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente capo, in favore degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo 1958.

Sono ugualmente computati a domanda i Periodi di frequenza dei corsi di istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della L. 27 febbraio 1958, n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta Azienda di Stato.

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