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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo II - Servizi computabili

Capo II - Servizi computabili a domanda

Art. 11 - Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi

Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.

I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi.

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