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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo II - Servizi computabili

Capo I - Servizi dei dipendenti statali

Art. 8 - Computo

Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo.

Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto.

Non si tiene conto del tempo trascorso:

a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di famiglia;

b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o della paga;

c) durante la detenzione per condanna penale. 2

[È computato in ragione della metà il tempo trascorso dal militare durante la sospensione dall'impiego o dal servizio, fermo il disposto di cui alla lettera c) del comma precedente.] 3

2

Comma così modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 691), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

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