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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 6 - Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi

Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato.

La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza.

Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai sensi delle norme in materia.

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