D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo I - Disposizioni generali
Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato.
La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza.
Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai sensi delle norme in materia.
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