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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte terza - Disposizioni finali e transitorie

Art. 55 - Iscrizione al Fondo e computabilità dei servizi

Per le categorie di personale iscritte al Fondo di previdenza e credito dopo il 1° gennaio 1940, si computa, ai fini della indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, il servizio prestato con iscrizione; è ammesso a riscatto il servizio prestato senza iscrizione. Per il personale iscritto precedentemente, si computa il servizio prestato nelle categorie ammesse all'iscrizione.

I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnante di ruolo delle scuole elementari pubbliche sono computabili:

per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952;

per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1948 al 31 agosto 1952.

Per gli impiegati e gli uscieri di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, cessati dal servizio a partire dal 1° maggio 1946 o in data successiva, sono computabili i servizi resi nelle qualità predette anteriormente al 1° maggio 1940;

per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1953;

per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre 1952.

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