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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte terza - Disposizioni finali e transitorie

Art. 53 - Decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito

Per il personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente testo unico resta ferma la decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito dalla data appresso indicata per ciascuna categoria di appartenenza ovvero, per il personale immesso in servizio successivamente alla data predetta, da quella di decorrenza degli effetti economici, salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo:

Impiegati civili e operai:

1) impiegati civili di ruolo dello Stato, magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, avvocati e procuratori dello Stato, dal 1° febbraio 1918;

2) impiegati civili dei ruoli speciali transitori, successivamente trasferiti nei ruoli aggiunti, poi soppressi, dal 1° maggio 1948;

3) impiegati civili non di ruolo dello Stato, esclusi quelli assunti per periodi inferiori ad un anno e con contratto d'impiego privato e quelli a contratto locale assunti per le esigenze degli uffici italiani all'estero, dal 1° gennaio 1967;

4) operai di ruolo dello Stato, dal 1° aprile 1961;

Personale militare:

5) ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, dal 1° febbraio 1918;

6) marescialli e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° febbraio 1918;

7) marescialli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° luglio 1923;

8) sergenti maggiori e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e brigadieri dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Co

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