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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte seconda - Fondo di previdenza e credito

Art. 41 - Decorrenza e cessazione dell'iscrizione

L'iscrizione ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e cessa dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.

Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di continuità e con percezione degli assegni di attività, l'iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo.

Resta salva la facoltà dell'interessato di far valere i propri diritti alla data di cessazione dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo.

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