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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio

Titolo III - Procedimento

Art. 29 - Ricorso 13

Avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse.

Il ricorso deve essere presentato, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo cui è diretto o all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Nel caso di presentazione diretta, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

La comunicazione dei provvedimenti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

Il provvedimento di decisione del consiglio di amministrazione ha carattere definitivo.

Si applica la disposizione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

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