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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio

Titolo II - Conseguimento del diritto e misura del trattamento

Capo II - Assegno vitalizio

Art. 9 - Decorrenza del godimento e prescrizione delle rate

Nei casi in cui per il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio è prevista la domanda dell'interessato, il godimento dell'assegno non può avere decorrenza anteriore di oltre due anni dalla data di presentazione della domanda.

Le rate di assegno non riscosse si prescrivono nel termine di due anni; il termine non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia stato portato a conoscenza dell'interessato.

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