D.P.R. 29.12.1973, n. 1032
Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio
Titolo II - Conseguimento del diritto e misura del trattamento
Capo I - Indennità di buonuscita
Al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all'indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennità per il complessivo servizio prestato, purché il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull'ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell'indennità già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima attribuzione e quella definitiva.
Qualora il nuovo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi, spetta al dipendente un supplemento di indennità di buonuscita da liquidarsi sull'ultima base contributiva, per il servizio prestato dopo la riassunzione; il supplemento spetta anche nei casi di applicabilità del primo comma, qualora risulti per l'interessato più favorevole della riliquidazione ivi prevista.
Il nuovo servizio, se inferiore a dodici mesi, non è computabile ai fini previdenziali, salvo il caso di ulteriore riassunzione.
Il dipendente che, dopo aver conseguito il supplemento di indennità di buonuscita, venga nuovamente riassunto, può ottenere la riliquidazione dell'indennità, purché l'ultimo servizio sia durato almeno due anni continuativi; l'importo della originaria liquidazione e quello del sup
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