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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio

Titolo I - Soggetti del diritto

Art. 1 - Dipendenti statali

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico.

Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali.

Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle seguenti categorie:

ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni;

ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808;

ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376;

vice brigadieri, graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.

Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non

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