D.P.R. 26.10.1972, n. 642
Titolo IV - Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta; obblighi, divieti, solidarietà
I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.
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