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D.P.R. 26.10.1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo. (G.U. 11.11.1972, n. 292 - S.O. n. 3)

Titolo I - Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento

Art. 3 - Modi di pagamento 2

1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.

3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50.

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Articolo prima sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (G.U. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, poi modificato dal comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine così sostituito dal comma 80 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Con Pr

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