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D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. (G.U. 17.01.1972, n. 13)

Capo I - Ricorso gerarchico

Art. 3 - Sospensione dell'esecuzione

D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

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