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D.P.R. 31.03.1971, n. 286

Semplificazione della procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, riguardante indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero. (G.U. 31.05.1971, n. 136)

Art. 1 -

Gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 540, sono sostituiti con il seguente:

"Le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero, sostitutive di quelle previste dall'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, numero 941, sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro per il tesoro con propri decreti. Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio".

Omissis

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