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Legge 30.12.1971, n. 1204

Tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 18.01.1972, n. 14)

Titolo IV - Disposizioni varie, vigilanza e penalità

Art. 28 - 68

Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera a), della presente legge le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennità giornaliere di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

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