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Legge 30.12.1971, n. 1204

Tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 18.01.1972, n. 14)

Titolo III - Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciale 63

Art. 23 -

Alle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciale di cui rispettivamente alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397 , è corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno, una volta tanto, di lire 50.000.

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Titolo abrogato dall'art. 9, L. 29 dicembre 1987, n. 546

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