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Legge 06.12.1971, n. 1044

Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato. (G.U. 15.12.1971, n. 316)

Art. 8 -

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'I.N.P.S. o da altri enti previdenziali, nonché il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S. e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

L'istituto nazionale della previdenza sociale avrà cura di tenere separata contabilità dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.

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