IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 20.05.1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (G.U. 27.05.1970, n. 131)

Titolo II - Della libertà sindacale

Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.