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Legge 04.01.1968, n. 15

Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. (G.U. 27.01.1968, n. 23)

Art. 27 - Rinvio

[Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 nulla è innovato alle norme del R.D. 9 luglio 1939, numero 1238, concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché alle norme del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, relative alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali.] 8

Restano ferme le disposizioni del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.

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