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Legge 04.01.1968, n. 15

Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. (G.U. 27.01.1968, n. 23)

Art. 23 - Esenzioni fiscali

L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è appostala firma da legalizzare.

Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

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