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Legge 04.01.1968, n. 15

Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. (G.U. 27.01.1968, n. 23)

Art. 12 - Redazione di atti pubblici

Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina. I detti sistemi possono essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto.

Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici può utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalità la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l'estratto è rilasciato in conformità agli atti medesimi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione.

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