Legge 04.01.1968, n. 15
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. (G.U. 27.01.1968, n. 23)
Art. 1 - Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti
Art. 2 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Art. 3 - Dichiarazioni temporaneamente sostitutive
Art. 4 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Art. 5 - Documentazione mediante semplice esibizione
Art. 6 - Trascrizione dei dati dai documenti esibiti
Art. 7 - Copie autentiche
Art. 8 - Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci
Art. 9 - Documenti spontaneamente esibiti
Art. 10 - Accertamenti d'ufficio
Art. 11 - Certificazioni contestuali
Art. 12 - Redazione di atti pubblici
Art. 13 - Stesura degli atti pubblici
Art. 14 - Autenticazione di copie
Art. 15 - Legalizzazione di firme
Art. 16 - Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
Art. 17 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
Art. 18 - Atti non soggetti a legalizzazione
Art. 19 - Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civ
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