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Legge 28.07.1967, n. 641

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dello intervento per il quinquennio 1967-1971. Stralcio. (G.U. 08.08.1967, n. 198)

Art. 30 -

Sussidi e spese per l'arredamento di scuole elementari e medie. - La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie.

La facoltà di provvedere alle spese per l'arredamento, attribuita al Ministero della pubblica istruzione dall'articolo 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, è estesa a tutte le scuole dell'obbligo.

All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonché per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai comuni, per l'arredamento delle scuole elementari.

La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal provveditore agli studi.

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