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Legge 05.06.1967, n. 417

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione delle carriere statali. (G.U. 20.06.1967, n. 152)

Art. 2 -

Per le Commissioni, i Consigli, i Comitati o Collegi comunque denominati, previsti da provvedimenti legislativi speciali, ove la misura dei gettoni di presenza non sia da questi direttamente stabilita, il Ministro competente, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre, in relazione all'importanza e responsabilità degli adempimenti da compiere, l'elevazione fino a lire 5000 del gettone di presenza di cui al precedente articolo oppure l'attribuzione di un compenso forfettario mensile non superiore in ogni caso a quello massimo consentibile in applicazione dello stesso articolo.

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