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D.P.R. 23.01.1967, n. 215

Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero. (G.U. 26.04.1967, n. 104)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 1 comma 2 -

L'accertamento di cui al precedente comma è compiuto, in relazione all'incarico da conferire, da una commissione presieduta dal direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri o, in sua assenza, dal vice direttore generale o da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di seconda classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali, e composta di tre rappresentanti del Ministero stesso e di tre rappresentanti il Ministero della pubblica istruzione, designati di volta in volta, dai rispettivi Ministri. La commissione medesima accerta anche i requisiti di idoneità del personale da comandare ai sensi dell'art. 19 del succitato testo unico.

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