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Legge 28.07.1961, n. 831

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. (G.U. 30.08.1961, n. 214)

Titolo I - Miglioramenti economici

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 3 - 2

[La carriera del personale ausiliario, a carico dello Stato, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica è ordinata, a decorrere dal 1 ottobre 1961, nel modo seguente:

coefficiente 159: bidello e custode;

coefficiente 173: primo bidello e primo custode;

coefficiente 180: bidello capo e custode capo.

Le promozioni a primo bidello e a primo custode si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i bidelli e i custodi dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Le promozioni a bidello capo e a custode capo sono conferite in ogni singolo ruolo, per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, ai sensi dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I bidelli capo e i custodi capo potranno essere trasferiti a scuole ed istituti in cui vi siano altri bidelli o custodi capo, purché nell'organico delle scuole e degli istituti stessi esistano posti vacanti di personale ausiliario.

Nella prima applicazione della presente legge, gli attuali bidelli capi e primi custodi con quattordici anni di servizio nella carriera sono inquadrati nei rispettivi ruoli con il coefficiente 180; i bidelli capi e i primi custodi e i bidelli e i custodi con nove anni di servizio nella carriera con il coefficiente 173; il rimanente personale con il coefficiente 159

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