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Legge 19.07.1961, n. 1012

Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste. (G.U. 09.10.1961, n. 252)

Art. 8 -

Ai diplomi ed ai certificati degli studi compiuti nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena viene riconosciuta, a tutti gli effetti, la stessa validità dei diplomi e dei certificati delle corrispondenti scuole statali con lingua di insegnamento italiana.

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