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Legge 16.09.1960, n. 1014

Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali. Stralcio. (G.U. 30.09.1960, n. 240)

Art. 7 -

Con inizio dal 1° luglio 1959 lo Stato contribuisce con gli stanziamenti di cui ai commi seguenti alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, escluse quelle relative alla costruzione degli edifici scolastici, per le quali si applicano le disposizioni di legge sulla particolare materia.

Il contributo dello Stato è fissato agli effetti del precedente comma:

per l'esercizio 1959-60 in lire otto miliardi a favore dei Comuni e in lire due miliardi a favore delle Province;

per l'esercizio 1960-61 in lire sedici miliardi a favore dei Comuni e in lire quattro miliardi a favore delle Province;

per l'esercizio 1961-62 in lire ventiquattro miliardi a favore dei Comuni e in lire sei miliardi a favore delle Province;

per l'esercizio 1962-63 in lire trentadue miliardi a favore dei Comuni e in lire otto miliardi a favore delle Province.

Per gli esercizi successivi l'ammontare del contributo dello Stato sarà determinato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, tenendo conto dell'incremento delle spese a cui lo Stato contribuisce ai sensi del presente articolo, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dal comma precedente per l'esercizio 1962-63. La suddivisione del contributo fra Comuni e Province verrà effettuata in proporzione delle spese rispettivamente sostenute dai Comuni e dalle Province nel corso del biennio precedente.

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