Trattato istitutivo della Comunità Europea 25.03.1957
Testo coordinato del Trattato fatto a Roma il 25 marzo 1957 (ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203, pubbl. in S.O. alla G.U. 23.12.1957 n. 371) , come modificato dal Trattato fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (ratificato con legge 3 novembre 1992 n. 454, pubblicata in S.O. alla G.U. 24.11.1992 n.277) e dal Trattato fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 (ratificato con legge 16 giugno 1998 n. 209, pubblicata in S.O. alla G.U. 6 luglio 1998 n. 155).
1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:
- un PARLAMENTO EUROPEO;
- un CONSIGLIO;
- una COMMISSIONE;
- una CORTE DI GIUSTIZIA;
- una CORTE DEI CONTI.
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.
2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle Regioni, che svolgono funzioni consultive.
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