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Trattato istitutivo della Comunità Europea 25.03.1957

Testo coordinato del Trattato fatto a Roma il 25 marzo 1957 (ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203, pubbl. in S.O. alla G.U. 23.12.1957 n. 371) , come modificato dal Trattato fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (ratificato con legge 3 novembre 1992 n. 454, pubblicata in S.O. alla G.U. 24.11.1992 n.277) e dal Trattato fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 (ratificato con legge 16 giugno 1998 n. 209, pubblicata in S.O. alla G.U. 6 luglio 1998 n. 155).

Art. 3 (ex articolo 3)

1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;

b) una politica commerciale comune;

c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;

e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;

f) una politica comune nel settore dei trasporti;

g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;

h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;

j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;

k) il rafforzamento della coesione economica e sociale;

l) una politica nel settore dell'ambiente;

m) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;

n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

o) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;

p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

q) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;

r) una politica nel settore della coo

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