Trattato istitutivo della Comunità Europea 25.03.1957
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza degli articoli 43 e 44 del trattato sull'Unione europea, a ricorrere alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato, a condizione che la cooperazione proposta:
a) non riguardi settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità,
b) non incida sulle politiche, sulle azioni o sui programmi comunitari,
c) non riguardi la cittadinanza dell'Unione, né crei discriminazioni tra cittadini degli Stati membri,
d) rimanga entro i limiti delle competenze conferite alla Comunità dal presente trattato;
e) non costituisca una discriminazione né una restrizione negli scambi tra Stati membri e non produca una distorsione delle condizioni di concorrenza tra questi ultimi.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.
Se un membro del Consiglio dichiara che, per importanti e specificati motivi di politica interna, intende opporsi alla concessione di un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che la questione venga sottoposta al Consiglio, riunito nella composizione di Capi di Stato o di Governo, per una decisione all'unanimità.
Gli Stati membri che intendono instaurare la cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 possono trasmettere una richiesta alla Commissione che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.
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