D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo VII - Ministero dei lavori pubblici
Sezione I - Personale dell'Amministrazione centrale
Il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale può essere utilizzato presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, per le esigenze dei predetti uffici, con il trattamento previsto dal D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni.
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