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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo III - Ministero dell'Interno

Sezione III - Personale della pubblica sicurezza

Art. 249 - Collocamento a riposo di ufficio degli ispettori generali capi e dei questori per gravi ragioni di servizio

Gli ispettori generali capi ed i questori di pubblica sicurezza possono, su proposta del Consiglio di amministrazione, essere dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio indipendentemente da qualsiasi limite di età e di servizio, con il trattamento di cui all'art. 238.

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