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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Sezione III - Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione

Art. 339 - Esercizio di funzioni direttive da parte del personale della carriera di concetto

Gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto prevista dalla tabella C allegata al D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, che alla data di inquadramento siano già da almeno un anno preposti alla direzione di un ufficio regionale o provinciale del lavoro e della massima occupazione, conservano le funzioni direttive predette, ferma l'appartenenza ad ogni effetto alla carriera di concetto.

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