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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Seconda - Ordinamento delle carriere

Titolo I - Carriere direttive

Capo I - Qualifiche ed attribuzioni

Art. 157 - Attribuzioni del direttore di divisione

Il direttore di divisione organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge, dai regolamenti e, per delega, dal Ministro o dal direttore generale; riferisce periodicamente al direttore generale sull'andamento del ramo di servizio affidatogli; adotta o propone i provvedimenti per ridurne il costo o migliorarne la efficienza anche in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

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