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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo VIII - Cessazione del rapporto d'impiego. Riammissione in servizio

Capo II - Decadenza dall'impiego

Art. 128 - Effetti della decadenza

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato. 106

106

Con sentenza n. 329 del 27 luglio 2007 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

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