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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo VII - Disciplina

Capo III - Procedimento disciplinare

Sezione II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione

Art. 120 - Estinzione del procedimento 99

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli artt. 94, 95 e 97.

Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

99

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca e delle Università, si vedianogli all. A e B al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

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