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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo VII - Disciplina

Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari

Art. 90 - Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione 69

Se l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, in relazione alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della destituzione, nonché agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui l'impiegato stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.

69

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, si veda l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità e nei confronti del personale dirigenziale delle Istituzioni ed enti di ricerca, gli a

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