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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo VI - Aspettativa e disponibilità

Capo I - Aspettativa

Art. 70 - Cumulo di aspettative 50

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

50

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, si veda l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale del comparto Ministeri, l'art. 34 de

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