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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Documenti

Capo II - Gravami

Art. 54 - Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo 34

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'impiegato può ricorrere al Consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso. Il Consiglio, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.

34

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo si veda l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.

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