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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo II - Doveri - Responsabilità - Diritti

Capo III - Diritti

Art. 33 - Trattamento economico - Assistenza - Miglioramento professionale 17

L'impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni rese. Durante il periodo di prova compete all'impiegato il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario d'ufficio quando siano autorizzate o prescritte dal superiore competente, l'impiegato ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura stabilita dalla legge in base alla retribuzione per le prestazioni ordinarie integrata da un coefficiente di maggiorazione.

All'impiegato della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a direttore di divisione il compenso per il lavoro straordinario può essere attribuito in misura forfettaria nel limite massimo consentito dalla legge.

All'impiegato che svolge mansioni di carattere discontinuo o di semplice attesa e di custodia può essere concesso, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso nella misura e con le modalità stabilite da leggi speciali.

Ai più meritevoli fra gli impiegati che hanno riportato giudizio complessivo di ottimo nell'ultimo anno può essere concess

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