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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo II - Doveri - Responsabilità - Diritti

Capo I - Doveri

Art. 15 - Segreto d'ufficio 11

1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.

11

Articolo sostituito dall' art. 28, L. 7 agosto 1990, n. 241 . Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della Scuola, si veda l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In proposito si deve considerare anche che la violazione del segreto di ufficio costituisce il delitto punibile a querela della persona offesa di cui all'art. 622

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