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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Prima - Stato giuridico

Titolo X - Organi collegiali dell'Amministrazione per il funzionamento dei servizi e l'ordinamento del personale

Capo I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione 127

Art. 142 - Attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è organo di consulenza del Governo sulle questioni comuni a tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato in materia di ordinamento del personale civile, organizzazione, funzionamento e perfezionamento tecnico dei servizi.

Il Consiglio superiore è sentito in tutte le questioni di massima concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale civile dello Stato nonché l'organizzazione ed il funzionamento della pubblica Amministrazione. Può essere sentito altresì su ogni questione generale interessante l'Amministrazione dello Stato.

Il Consiglio superiore è convocato dal presidente del Consiglio dei Ministri che ne richiede il parere di propria iniziativa o su richiesta dei Ministri interessati.

Il Governo può affidare al Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nelle materie predette, lo studio di particolari questioni e la formulazione di proposte.

Sono inoltre devolute al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

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