Convenzione 04.11.1950
Titolo II - Corte europea dei diritti dell'uomo
1. I giudici sono eletti per una durata di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina non appena essi raggiungono l'età di settant'anni.
3. I giudici rimangono in funzione fintanto che non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a dirimere i casi di cui sono già investiti.
4. Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza di due terzi, che tale giudice ha smesso di corrispondere alle condizioni richieste.
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