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Convenzione 04.11.1950

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma, 4.XI.1950).

Titolo I - Diritti e libertà

Art. 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 2

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

2

La Corte Europea, nella causa Lautsi (n. 30814/06- anno 2009) ha ritenuto che viola l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 9 della CEDU l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una confessione nell'esercizio della funzione pubblica (nella specie: nelle aule scolastiche), perché limita il diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto degli scolari di credere o di non credere. Pende ricorso del Governo italiano avverso la decisione e innanzi la Grande Camera.

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