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Convenzione 04.11.1950

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma, 4.XI.1950).

Art. 1 - Obbligo di rispettare i Diritti dell'Uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nel Titolo primo della presente Convenzione.

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