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Convenzione 04.11.1950

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma, 4.XI.1950).

Allegato 4 - Protocollo n. 7 (Strasburgo, 22.XI.1984)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri

1 Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

a far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;

b far esaminare il suo caso; e

c farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o ad una o più persone designate da tale autorità.

2 Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1.a, b e c del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 2 - Diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale

1 Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. l'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2 Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Art. 3 - Diritto di risarcimento in caso

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