Convenzione 04.11.1950
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma, 4.XI.1950).
Art. 1 - Obbligo di rispettare i Diritti dell'Uomo
Titolo I - Diritti e libertà
Art. 2 - Diritto alla vita
Art. 3 - Proibizione della tortura
Art. 4 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
Art. 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza
Art. 6 - Diritto a un equo processo
Art. 7 - Nulla poena sine lege
Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare
Art. 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Art. 10 - Libertà di espressione
Art. 11 - Libertà di riunione e di associazione
Art. 12 - Diritto al matrimonio
Art. 13 - Diritto ad un ricorso effettivo
Art. 14 - Divieto di discriminazione
Art. 15 - Deroga in caso di stato d'urgenza
Art. 16 - Restrizioni all'attività politica degli stranieri
Art. 17 - Divieto dell'abuso di diritto
Art. 18 - Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti
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