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Convenzione 04.11.1950

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma, 4.XI.1950).
Formula iniziale -  

Art. 1 -   Obbligo di rispettare i Diritti dell'Uomo

Titolo I - Diritti e libertà

Art. 2 -   Diritto alla vita

Art. 3 -   Proibizione della tortura

Art. 4 -   Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

Art. 5 -   Diritto alla libertà e alla sicurezza

Art. 6 -   Diritto a un equo processo

Art. 7 -   Nulla poena sine lege

Art. 8 -   Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Art. 9 -   Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Art. 10 -   Libertà di espressione

Art. 11 -   Libertà di riunione e di associazione

Art. 12 -   Diritto al matrimonio

Art. 13 -   Diritto ad un ricorso effettivo

Art. 14 -   Divieto di discriminazione

Art. 15 -   Deroga in caso di stato d'urgenza

Art. 16 -   Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Art. 17 -   Divieto dell'abuso di diritto

Art. 18 -   Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti

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